Chiarimenti fiscali sull'imposta di assicurazione
L'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti riguardo all'imposta di assicurazione in relazione alla prestazione di garanzia offerta da una società in un contratto di assicurazione con una compagnia estera autorizzata. Il contratto copre le perdite finanziarie derivanti dai lavori di riparazione dei veicoli usati "coperti da piani di garanzia" per guasti meccanici ed elettrici, rimborsati ai clienti finali

La questione principale posta riguarda se l'assunzione di questa garanzia debba essere considerata come un'assicurazione soggetta all'imposta sulle assicurazioni, e in caso affermativo, se il requisito oggettivo (il pagamento del premio) sia soddisfatto, considerando che l'acquirente del veicolo non deve versare alcun premio assicurativo. Inoltre, si domanda come dovrebbe essere determinata la base imponibile in questa situazione.
Dal punto di vista fiscale, riguardo al contratto assicurativo tra la società e l'impresa di assicurazione estera, si applica quanto previsto dalla legge sulle assicurazioni, che tassa le assicurazioni contro i danni quando il contraente ha domicilio o sede in Italia. Poiché il territorio italiano non è coinvolto in questo caso, il contratto di assicurazione non è soggetto all'imposta sulle assicurazioni.
Per quanto riguarda la garanzia offerta nella vendita dei veicoli usati, si è evidenziato che, analizzando lo schema contrattuale, la società fornisce una prestazione di garanzia ai concessionari italiani e non un prodotto assicurativo. Pertanto, questa garanzia non ricade nell'ambito dell'imposta sulle assicurazioni prevista dalla legge. (Risp. AE 21 maggio 2024 n. 110)