Causa contro la società fallita: inammissibile la testimonianza dell’amministratore
Irrilevante il fatto che sia stata riconosciuta legittimazione processuale al curatore fallimentare
La liquidazione di acconti sui compensi del curatore in corso di procedura, per un importo complessivo superiore al compenso finale nei valori massimi liquidabili, costituisce un fatto oggettivo che inficia la correttezza del conto e lo rende non approvabile
Necessario provare in concreto il mancato superamento dei limiti dimensionali fissati a livello normativo