Basta un atto scritto per l’impugnazione stragiudiziale del provvedimento datoriale

Per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento è sufficiente ogni atto scritto con cui il lavoratore manifesti al datore di lavoro la volontà di contestare la validità e l’efficacia del provvedimento

Basta un atto scritto per l’impugnazione stragiudiziale del provvedimento datoriale

Per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento è sufficiente ogni atto scritto con cui il lavoratore manifesti al datore di lavoro, con qualsiasi termine, anche non tecnico, e senza formule prestabilite, la volontà di contestare la validità e l’efficacia del provvedimento, essendo implicita, secondo i giudici, in detta manifestazione di volontà, la riserva di tutela dei propri diritti davanti all’autorità giudiziaria. Questi i chiarimenti forniti dai giudici, i quali censurano, nel caso loro sottoposto, la tesi secondo cui era da ritenere non espressiva della volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento, e, pertanto, inidonea a tal fine, con conseguente decadenza dall’azione giudiziaria, la manifestazione di dissenso rispetto al provvedimento espulsivo espressa dal lavoratore con una semplice dicitura in calce alla lettera di comunicazione del provvedimento datoriale - adottato dopo aver valutato il dipendente inidoneo allo svolgimento delle mansioni del profilo di appartenenza -, dicitura recante la seguente frase: “prendo solo per ricevuta visione della lettera, non condividendo né la forma né il contenuto”. (Ordinanza 17731 del 21 giugno 2023 della Cassazione)

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