Assenza ingiustificata dell’insegnante di domenica: il licenziamento è nullo

L’assenza dal servizio senza valida giustificazione rilevante ai fini del licenziamento si riferisce solo ai giorni in cui il lavoratore avrebbe dovuto presentarsi al lavoro e, dunque, non può sussistere nel caso in cui si tratti di un giorno festivo

Assenza ingiustificata dell’insegnante di domenica: il licenziamento è nullo

Un’ insegnante di una scuola primaria veniva licenziata all’esito di un procedimento disciplinare avviato dal MIUR nel quale le era stata contestata l’assenza ingiustificata dal servizio per 4 giorni nell’arco di un quadrimestre e, quindi, «per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio», come previsto dall’art. 55-quater, lett. b, d.lgs. n. 165/2001.

L’impugnazione proposta dall’insegnante veniva rigettata sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello.

La vicenda è quindi giunta all’attenzione della Suprema Corte.

La lavoratrice contesta infatti l’assenza ingiustificata con riferimento alla domenica. Ed in effetti, l’insegnante aveva prodotto due certificati medici di malattia, ma il ritardo nella richiesta del secondo certificato aveva lasciato scoperti i giorni di domenica e lunedì.

Sul punto la Cassazione sottolinea che «ai fini della rilevanza disciplinare, l’assenza ingiustificata dal servizio presuppone necessariamente che il lavoratore abbia omesso di recarsi sul luogo di lavoro e prestare il servizio in un giorno in cui avrebbe dovuto farlo ed era atteso dal datore di lavoro per ricevere la sua prestazione lavorativa; non in un giorno in cui non avrebbe dovuto, e neanche potuto, recarsi al lavoro ed eseguire la sua prestazione».

Nello specifico, «il ritardo nel richiedere il rilascio del secondo certificato medico potrà eventualmente essere giudicato, di per sé, un inadempimento del lavoratore, ma non può certo essere una base su cui costruire artificiosamente una impossibile «assenza» del lavoratore dal servizio … che non c’è».

In conclusione, la Corte accoglie il ricorso alla luce del principio di diritto secondo cui «l’assenza dal servizio priva di valida giustificazione rilevante ai fini dell’art. 55-quater, lett. b, d.lgs. n. 165/2001 presuppone che il lavoratore non si sia presentato al lavoro e abbia omesso di rendere la prestazione lavorativa in un giorno in cui avrebbe dovuto farlo e, dunque, non può sussistere nel caso in cui si tratti di un giorno festivo, in cui il lavoratore non aveva l’obbligo di recarsi al lavoro, a prescindere dalla mancanza di una valida giustificazione per l’assenza dal servizio nelle giornate immediatamente precedenti e successive al giorno festivo» (Cass. civ., sez. lav., sent., 4 aprile 2024, n. 8956).

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