Addio alla NASPI se il lavoratore matura i requisiti per la pensione
La NASPI spetta soltanto fino alla maturazione del diritto a conseguire la pensione di vecchiaia anticipata

La Corte di Appello di Genova confermava il diritto di un (ex) lavoratore al trattamento NASPI, opponendosi alla richiesta di restituzione avanzata dall'INPS.
Il dipendente, infatti, dopo essere stato licenziato, aveva ottenuto l'accesso alla NASPI dal 14 luglio 2019 al 31 ottobre 2019. Successivamente, il lavoratore aveva richiesto la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, riconosciuta dal 1° dicembre 2019. L'INPS aveva quindi revocato la NASPI per il periodo successivo al 1° settembre 2019, chiedendo la restituzione di 2.275,50 euro.
La Corte di Cassazione ha accolto il motivo di ricorso presentato dell'INPS, affermando che le regole dell'indebito previdenziale pensionistico non si applicano alla NASPI, poiché si tratta di un trattamento non pensionistico. Pertanto, la disciplina da applicare è quella generale dell'art. 2033 c.c.
Ciò posto, la sentenza tuttavia fornisce alcune indicazioni al giudice del rinvio in relazione alla domanda di restituzione avanzata dall’INPS. Infatti «la tutela del legittimo affidamento, presidiata, in via primaria, dall'art. 3 Cost. e coessenziale al patto di solidarietà tra i cittadini e lo Stato e al nesso inscindibile che lega i diritti e i doveri (art. 2 Cost.), può temperare l'indefettibile e onnicomprensiva condictio indebiti, senza, però, vanificarla nel suo nucleo essenziale». In ragione di ciò, conclude la Corte affermando che la tutela del legittimo affidamento della parte incolpevole «si estrinseca, in prima battuta, nella modulazione temporale dell'obbligazione restitutoria, secondo le indicazioni ermeneutiche che la stessa Corte costituzionale ha delineato, nel richiamare l'apparato di rimedi che il sistema appresta, secondo principi di gradualità e di proporzione».
Questa decisione della Corte di Cassazione apre nuove prospettive sul trattamento dell'indebito previdenziale, sottolineando l'importanza di equilibrare i diritti dei cittadini con le esigenze dell'istituto previdenziale (Cass. civ., sez. lav., sent., 30 aprile 2024, n. 11659).