Accordo di ristrutturazione dei debiti: impossibile la modifica unilaterale da parte del debitore
ecessaria l’attivazione di una nuova procedura
La liquidazione di acconti sui compensi del curatore in corso di procedura, per un importo complessivo superiore al compenso finale nei valori massimi liquidabili, costituisce un fatto oggettivo che inficia la correttezza del conto e lo rende non approvabile
Necessario provare in concreto il mancato superamento dei limiti dimensionali fissati a livello normativo